\paperw8895 \margr0\margl0 \plain \fs20 \f1 \fs24 Le basi per unÆazione comune dei paesi della Comunitα nel settore energetico risalgono ai trattati costitutivi della \b \cf4 \ATXht2121 CECA\b0 \cf0 \ATXht0 (1951) e dellÆ\b \cf4 \ATXht2141 Euratom\b0 \cf0 \ATXht0 (1957).\par
Una politica unitaria aveva ricevuto un certo impulso soltanto nel 1973, in seguito alla prima crisi petrolifera. Essa si fondava principalmente sulla defi
nizione di obiettivi europei a medio termine e sul ricorso a determinati strumenti comunitari volti a completare o ad armonizzare lÆazione e le misure legislative degli stati membri. Il contesto politico in cui la Commissione europea ha continuato ad ope
rare fino al 1988, che basava lÆazione della CEE in campo energetico sulla regola delle decisioni allÆunanimitα, non ha consentito allÆintero settore di ottenere fino a quella data risultati apprezzabili nΘ di progredire speditamente. Un nuovo stimolo ne
l campo dellÆenergia Φ stato fornito nel 1988 dalla decisione della Comunitα (approvata nel 1990) di realizzare il mercato interno anche nel settore energetico, consentendo, secondo i casi, di fare ricorso anche allÆart. 100 A del Trattato che prevede de
cisioni a maggioranza qualificata. Nel gennaio 1991, nel corso della conferenza intergovernativa sullÆUnione politica, la Commissione ha presentato la proposta di inserire nel Trattato uno specifico capitolo dedicato allÆenergia. Da allora, gli obiettivi
della politica energetica hanno dovuto essere la sicurezza di approvvigionamento, la stabilitα dei mercati, la realizzazione del mercato interno, lÆadozione di misure in periodi di crisi, lÆutilizzazione razionale dellÆenergia, la promozione delle fonti
nuove e rinnovabili, la compatibilitα delle azioni intraprese nel settore energetico con la protezione dellÆambiente e della salute dei cittadini. Le procedure decisionali sono state prese a maggioranza qualificata unitamente alla cooperazione û e non a
lla sola consultazione û con il Parlamento europeo.